Un appartenente alle forze dell'ordine, indagato per gravi reati, chiede la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Dopo il rigetto nei gradi precedenti, propone ricorso in Cassazione. Nel frattempo, ottiene la misura meno afflittiva dei domiciliari da un altro giudice. Di conseguenza, presenta formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. I giudici chiariscono che, quando l'interesse al ricorso viene meno per fatti successivi alla sua presentazione, l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse prevale sulla semplice rinuncia. Questo principio evita al ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.
Continua »