L'Imputato, estradato da uno Stato estero per un determinato reato, contestava la sospensione di un diverso procedimento penale a suo carico. La difesa richiedeva di dichiarare il processo improcedibile per violazione del principio di specialità. Nelle more del ricorso in Cassazione, il Tribunale dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale, poiché lo Stato estero non aveva concesso l'estensione dell'estradizione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, l'annullamento della sospensione non avrebbe portato alcun beneficio effettivo al ricorrente, che aveva già ottenuto il proscioglimento definitivo nel merito. Trattandosi di una causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, la Cassazione non ha disposto alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o alla Cassa delle Ammende.
Continua »