La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una società immobiliare che, a seguito di una transazione con un fallimento, aveva emesso una nota di variazione IVA per canoni di locazione mai riscossi e dedotto i costi dell'accordo. L'Agenzia delle Entrate contestava la tempestività della nota di credito e l'inerenza dei costi. La Suprema Corte ha stabilito che, in presenza di un accordo transattivo, la nota di variazione IVA deve rispettare il limite temporale di un anno dall'operazione originaria. Tuttavia, ha confermato che le somme pagate per chiudere un contenzioso fallimentare sono deducibili come costi d'impresa, poiché non costituiscono sanzioni ma oneri necessari alla gestione aziendale.
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