Un uomo, condannato in via definitiva per tentato furto in privata dimora, ha chiesto la riqualificazione del reato in fase esecutiva a seguito di un successivo e più favorevole orientamento della Cassazione sulla nozione di privata dimora. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47011/2024, ha respinto il ricorso, affermando il principio della intangibilità del giudicato penale. Secondo i giudici, un semplice mutamento di interpretazione giurisprudenziale, a differenza di una nuova legge o di una pronuncia di incostituzionalità, non può modificare una sentenza diventata irrevocabile, neanche ai soli fini esecutivi.
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