Una socia di una società in nome collettivo (S.n.c.) rileva un ammanco di cassa e versa oltre 71.000 euro sul conto corrente agenziale della società per coprire i debiti verso la compagnia assicurativa mandante. Successivamente, esercita l'azione di regresso contro l'altro socio per ottenere il rimborso del 70% della somma versata, corrispondente alla sua quota di partecipazione. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della socia. I giudici chiariscono che il versamento sul conto corrente intestato alla società, anche se si tratta di un conto separato destinato ai premi assicurativi, non equivale a un pagamento diretto al terzo creditore. Di conseguenza, manca il presupposto fondamentale per l'azione di regresso, che richiede l'estinzione diretta del debito altrui. Vince l'altro socio, che non deve rimborsare la somma richiesta.
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