Un socio accomandatario di una società di persone costituisce in pegno dei propri titoli personali a garanzia di linee di credito concesse alla società. Successivamente, il socio cede le proprie quote ed esce dalla compagine sociale. In seguito, le banche creditrici escutono il pegno per soddisfare i debiti della società. Il socio uscente agisce in giudizio contro la società e l'altro socio per ottenere la restituzione delle somme. La Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni dei giudici di merito, stabilisce che il socio illimitatamente responsabile che ha prestato garanzia reale ha il pieno diritto di regresso nei confronti della società per l'intero importo pagato, detratta la propria quota di partecipazione alle perdite. La Suprema Corte accoglie quindi il ricorso, riconoscendo la netta distinzione tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci.
Continua »