La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33512/2024, ha rigettato il ricorso di una società accusata di aver partecipato a una frode IVA tramite operazioni soggettivamente inesistenti. I giudici hanno confermato che l'Amministrazione Finanziaria ha fornito prove sufficienti della consapevolezza della società, inserita in una complessa filiera come 'società filtro'. La Corte ha ritenuto irrilevanti le censure della società riguardo all'analisi dei prezzi e alla propria diligenza, sottolineando che la prova della partecipazione alla frode può basarsi su un quadro indiziario solido e coerente, senza necessità di provare una 'intesa fraudolenta' soggettiva, ma basandosi su uno standard di diligenza oggettivo.
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