Una società capogruppo e la sua controllata ricevono due distinti avvisi di accertamento per l'anno 2005, operando in regime di consolidato fiscale. Durante il contenzioso, la capogruppo aderisce alla definizione agevolata, pagando l'importo richiesto per chiudere la propria lite. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: la definizione agevolata perfezionata dalla società capogruppo (consolidante) estende i suoi effetti anche alla società controllata (consolidata). In virtù del vincolo di solidarietà tra le due, l'estinzione del giudizio della prima provoca automaticamente l'estinzione anche del secondo. Di conseguenza, l'intero contenzioso viene dichiarato estinto, senza una decisione nel merito.
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