Una società nata da una scissione parziale viene chiamata a pagare i debiti fiscali (IRES, IRAP, IVA) della società originaria, sorti prima dell'operazione. L'accertamento era di tipo induttivo a causa dell'irreperibilità della documentazione contabile. La società beneficiaria si oppone, ritenendo di non essere responsabile e lamentando vizi procedurali. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo che la legge tributaria prevede una **responsabilità solidale post scissione** illimitata e automatica. A differenza del diritto civile, la società beneficiaria risponde di tutti i debiti fiscali pregressi, incluse le sanzioni, senza limiti di valore e senza che l'Agenzia delle Entrate debba rinnovarle gli atti del procedimento. Vince l'Agenzia delle Entrate.
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