Un'Azienda alberghiera contestava un avviso di accertamento del Comune per la TARSU del 2009, chiedendo la riduzione TARSU attività stagionali. L'Azienda sosteneva di avere diritto a una riduzione tariffaria per la sua attività stagionale, anche se il regolamento comunale non la prevedeva. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto parzialmente il ricorso dell'Azienda. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha stabilito che la riduzione della TARSU per attività stagionali non è automatica per legge, ma dipende dalla discrezionalità del Comune, che deve prevederla nel proprio regolamento. La Corte ha quindi rigettato il ricorso originario dell'Azienda, condannandola al pagamento delle spese legali.
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