Diversi medici, iscritti tra il 2006 e il 2013 al corso di formazione in medicina generale, hanno chiesto allo Stato il risarcimento dei danni. I professionisti lamentavano di aver percepito una borsa di studio medicina generale di importo inferiore a quella degli specializzandi universitari e priva di adeguate rivalutazioni, ritenendo tale situazione discriminatoria e contraria al diritto comunitario. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando le pronunce di merito. La Suprema Corte ha chiarito che non esiste alcun obbligo europeo di equiparazione economica tra i due percorsi. Si tratta infatti di corsi con diversa natura, organizzazione e finalità. La quantificazione dei compensi rientra nella discrezionalità politica del legislatore nazionale e non integra un illecito civile.
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