La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una cittadina ucraina a cui era stato notificato un decreto di espulsione amministrativa. Il provvedimento, emesso dalla Prefettura di Milano, era stato tradotto in lingua inglese ma non nella lingua madre della ricorrente, l'ucraino. Il Giudice di Pace aveva inizialmente rigettato il ricorso della cittadina. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che un decreto di espulsione non tradotto nella lingua madre dello straniero è nullo, a meno di una motivata e oggettiva impossibilità. La Corte ha annullato il provvedimento di espulsione e condannato la Prefettura al pagamento delle spese legali.
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