Un professionista, che per quattordici anni ha collaborato con un servizio televisivo pubblico realizzando numerosi servizi e montaggi, non è mai stato citato come autore. Ha chiesto il risarcimento del danno morale d'autore e per perdita di chances. La Corte di Cassazione, pur riconoscendo la violazione del diritto morale d'autore, ha rigettato il suo ricorso. Ha stabilito che, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, anche per perdita di chances, non bastano ipotesi astratte. È necessaria la prova di elementi concreti che dimostrino l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche se la valutazione può essere equitativa.
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