Una società di fatto veniva dichiarata fallita. Successivamente, la Corte d'Appello ne ordinava la chiusura del fallimento per assenza di domande tempestive di ammissione al passivo. La Curatela ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte, prima di tutto, dichiarava la cessazione della materia del contendere, poiché il fallimento era stato nel frattempo revocato con sentenza definitiva. Tuttavia, esaminando il merito ai fini della regolamentazione delle spese (principio di soccombenza virtuale), la Corte ha confermato che la chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 l.fall. è corretta e doverosa quando nessun creditore presenta domanda di insinuazione nei termini.
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