Una società di servizi ha impugnato diversi atti impositivi relativi all'IVA per gli anni 2010 e 2011, scaturiti dall'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Dopo aver perso sia in primo che in secondo grado, l'impresa ha presentato ricorso alla Suprema Corte. Tuttavia, prima della decisione finale, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo, ma ha condannato la società al pagamento di oltre novemila euro di spese legali. Tale decisione deriva dal fatto che l'Agenzia delle Entrate non aveva accettato formalmente la rinuncia e che, a un esame preliminare, i motivi del ricorso apparivano comunque infondati o inammissibili, confermando la legittimità dell'accertamento fiscale originario.
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