Un avvocato ha richiesto il pagamento dei propri onorari alla controparte del suo assistito, a seguito di una transazione che aveva concluso la causa. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, chiarendo che la norma sulla responsabilità solidale della controparte (art. 68 L.P.) non si applica se il giudice, pur prendendo atto della transazione, si pronuncia comunque sulle spese legali, ad esempio compensandole. La decisione del giudice sulle spese, infatti, interrompe il nesso che giustifica l'obbligo di pagamento del compenso avvocato transazione da parte dell'avversario processuale.
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