La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2967/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di spese processuali nel contenzioso tributario. Se l'Agenzia delle Entrate rinuncia all'appello e il giudizio si estingue per cessata materia del contendere, il giudice non può compensare automaticamente le spese. Deve invece applicare il principio di soccombenza virtuale, valutando chi avrebbe avuto torto nel merito, per decidere a chi addebitare i costi del giudizio. Nel caso specifico, un contribuente aveva vinto in primo grado riguardo la tassazione di una servitù; la successiva rinuncia del Fisco in appello non esime il giudice dal valutare la fondatezza originaria della pretesa tributaria per la condanna alle spese.
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