La Corte di Cassazione ha negato l'agevolazione proprietà montana a due contribuenti che avevano strutturato un'operazione immobiliare tramite un doppio e contestuale atto di permuta. L'operazione vedeva un primo soggetto cedere un terreno a un secondo, che a sua volta lo cedeva immediatamente a un terzo. La Corte ha stabilito che, ai fini fiscali, gli atti vanno analizzati singolarmente. Poiché il secondo soggetto non ha mai effettivamente accorpato il terreno alla sua proprietà, ma ha agito come semplice intermediario, il requisito oggettivo dell'arrotondamento, necessario per l'agevolazione, non è stato soddisfatto. La decisione sottolinea la prevalenza della forma giuridica dell'atto sull'intento economico finale delle parti.
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