Un contribuente ha impugnato il rigetto della propria istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso da una commissione tributaria locale per presunte carenze nella documentazione reddituale. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso, sostenendo che l'interessato avrebbe dovuto riproporre l'istanza al collegio giudicante anziché impugnare il diniego. La Corte di Cassazione, intervenendo sulla questione, ha invece chiarito che contro il diniego del patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria non si deve ricorrere al giudice tributario, bensì al giudice ordinario tramite la procedura di opposizione prevista dall'art. 170 del Testo Unico sulle spese di giustizia. La Suprema Corte ha dunque cassato la sentenza precedente, affermando la giurisdizione del giudice ordinario su tali controversie.
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