Un dipendente bancario, prima di dimettersi, si auto-inviava sulla sua email personale circa 194 mail contenenti dati sensibili di 169 clienti. Condannato in primo e secondo grado per accesso abusivo a sistema informatico, ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, tuttavia, non ha deciso nel merito della questione. Ha invece rilevato che era trascorso il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire il reato. Di conseguenza, ha annullato la condanna perché il reato era estinto per prescrizione. L'imputato risulta quindi vincitore per una ragione procedurale, non perché sia stata accertata la sua innocenza.
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