Una società estera, titolare di un marchio nel settore fotovoltaico, ha citato in giudizio un'azienda concorrente per ottenere la dichiarazione di nullità del marchio di quest'ultima per contraffazione di marchio. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ritenendo il marchio originale dotato di forte capacità distintiva. L'azienda concorrente ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'omessa interruzione del processo per il fallimento della controparte e contestando la forza del marchio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che solo la parte colpita dal fallimento può eccepire l'interruzione del processo e che lievi modifiche non escludono la contraffazione di marchio se il segno originale è forte. L'azienda ricorrente perde definitivamente la causa e deve pagare le spese legali.
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