Due società detengono quote paritarie in una società veicolo e firmano un patto parasociale contenente una clausola russian roulette per risolvere eventuali situazioni di stallo. Al verificarsi del blocco decisionale, un socio attiva la clausola fissando il prezzo delle azioni. L'altro socio impugna l'accordo, ritenendolo nullo per indeterminatezza del prezzo, violazione del divieto di patto leonino e mancanza di equa valorizzazione. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la piena validità della clausola. La determinazione del prezzo non è rimessa al mero arbitrio del proponente, poiché questi subisce il rischio che l'altro socio decida di acquistare le sue quote allo stesso prezzo. Inoltre, la clausola non viola il divieto di patto leonino, in quanto mira esclusivamente a risolvere una paralisi gestionale e a consentire l'uscita ordinata di un socio.
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