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Servitù Apparente

36 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un diritto reale che grava su un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante), la cui esistenza è manifestata da opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio (es. una strada costruita, un acquedotto).

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Servitù apparente: acquirenti perdono causa per tombini visibili
Alcuni acquirenti hanno comprato un terreno gravato da una servitù di acquedotto pubblico. Hanno chiesto una riduzione del prezzo e un risarcimento, sostenendo di non essere a conoscenza della servitù. Il Tribunale ha accolto la loro richiesta, ma la Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo la servitù apparente a causa di tombini visibili. Gli acquirenti hanno presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la decisione d'Appello, stabilendo che la presenza di opere visibili, come i tombini con scritte chiare, rendeva la servitù apparente e quindi conoscibile con la normale diligenza. Il ricorso è stato rigettato, e gli acquirenti sono stati condannati a pagare le spese legali.
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Servitù di passaggio: senza opere visibili il diritto decade
I proprietari di un fondo hanno citato in giudizio i vicini per ottenere il riconoscimento di una servitù di passaggio carrabile e l'abbattimento di un manufatto che ne ostacolava il transito verso la via pubblica. I convenuti hanno negato l'esistenza del diritto per totale assenza di opere visibili sul terreno. Dopo alterne decisioni nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei richiedenti. I giudici supremi hanno ribadito che la costituzione del diritto per destinazione del padre di famiglia esige la presenza manifesta di elementi visibili e permanenti destinati al passaggio. La prova dell'apparenza del vincolo costituisce un accertamento di fatto che compete solo ai giudici di merito. I ricorrenti hanno perso definitivamente il giudizio e devono pagare le spese legali alla parte resistente.
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Usucapione della servitù di passaggio tra vicini e opere visibili
La proprietaria di un immobile cita in giudizio i vicini confinanti per ottenere il riconoscimento dell'usucapione della servitù di passaggio su corridoio, cortile e scale, oltre alla tutela di tubature fognarie e idriche. I giudici di merito respingono le richieste: il transito serviva solo per comodità personale e non per un'utilità oggettiva dell'immobile, mentre gli impianti fognari e idrici erano interrati o posti su proprietà esclusiva. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della proprietaria. La Suprema Corte stabilisce che l'usucapione richiede opere visibili e un reale asservimento tra fondi, vietando ogni rivalutazione dei fatti già accertati dai giudici territoriali.
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Servitù di scarico per usucapione: no se il tombino è nascosto
Il proprietario di un giardino ha citato in giudizio il vicino per ottenere la rimozione di una tubazione fognaria abusiva. Il vicino ha richiesto in via riconvenzionale l'accertamento dell'acquisto della servitù di scarico per usucapione o, in subordine, la costituzione di una servitù coattiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del vicino, confermando le decisioni dei gradi precedenti. La Suprema Corte ha stabilito che la presenza di un chiusino, visibile solo con ricerche approfondite e non chiaramente riconducibile allo scarico altrui, non soddisfa il requisito dell'apparenza necessario per l'usucapione. Inoltre, l'esistenza di un percorso alternativo non eccessivamente dispendioso esclude la necessità di una servitù coattiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Usucapione di servitù di passaggio: possesso o opere visibili?
I proprietari di un terreno hanno agito in giudizio per far dichiarare l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carraia su un fondo vicino. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto la domanda. I proprietari del fondo servente hanno proposto ricorso in Cassazione, contestando la mancanza di opere visibili e permanenti necessarie per dimostrare l'apparenza del passaggio, l'assenza di prove sul possesso ventennale e l'errata qualificazione giuridica del diritto come uso pubblico. La Suprema Corte, ritenendo che la questione richieda un approfondimento e non presenti un'evidenza decisoria immediata, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza. La controversia ruota attorno ai requisiti per l'usucapione di servitù di passaggio, in particolare la visibilità delle opere.
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Usucapione della servitù di passaggio: no al diritto senza opere
Una comproprietaria ha chiesto l'accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio su un tracciato diverso da quello originario, sostenendo che un vecchio albero di pero ostruiva il passaggio registrato, costringendola a deviare. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta per mancanza del requisito dell'apparenza. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la presenza di ostacoli naturali, come un albero, e il conseguente passaggio su aree diverse non dimostrano l'esistenza di opere visibili e permanenti necessarie per l'usucapione. Di conseguenza, la ricorrente ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese legali all'erede della controparte.
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Servitù di passaggio per usucapione: no al transito senza opere
Un cittadino ha chiesto al Tribunale di accertare il proprio diritto di transito sul terreno del vicino. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, rilevando la mancanza di opere visibili necessarie per l'acquisto della servitù. L'erede del richiedente ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di aver usucapito il diritto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la servitù di passaggio per usucapione richiede la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del transito. Inoltre, la valutazione delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità. Di conseguenza, l'erede ha perso la causa e non potrà attraversare il fondo del vicino.
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Tubi visibili: sì alla servitù di acquedotto per usucapione
I comproprietari di un terreno hanno citato in giudizio il vicino per far rimuovere delle tubature dell'acqua e dichiarare l'inesistenza di pesi sul proprio fondo. Il vicino ha reagito chiedendo l'accertamento dell'acquisto del diritto per usucapione. La Corte d'Appello ha dato ragione al vicino, accertando la presenza visibile di tubi zincati sin dagli anni Settanta, installati dal padre del vicino e poi utilizzati da quest'ultimo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei proprietari del terreno. La Suprema Corte ha stabilito che la presenza di tubazioni esterne e visibili configura una servitù apparente, pienamente usucapibile. Di conseguenza, è stata riconosciuta la legittima servitù di acquedotto per usucapione a favore del vicino, con condanna dei proprietari al pagamento delle spese processuali.
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Servitù per destinazione del padre di famiglia: bastano i cancelli
Due terreni confinanti appartenevano in origine allo stesso proprietario. Al momento della vendita separata, sul primo terreno esistevano due cancelli allineati che permettevano al secondo terreno, a destinazione agricola, di accedere alla strada pubblica. La Corte d'Appello ha accertato la nascita di una servitù per destinazione del padre di famiglia. La società acquirente del fondo servente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che mancassero opere specifiche per il passaggio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la presenza fisica dei cancelli allineati e l'uso del telecomando dimostrano in modo inequivocabile l'esistenza del diritto di passaggio. Chi ha acquistato il terreno con i cancelli deve quindi tollerare il transito del vicino.
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Usucapione di servitù di passaggio: i paletti non fermano l’uso
I Primi Vicini hanno citato in giudizio i Secondi Vicini chiedendo di dichiarare l'inesistenza di una servitù di passaggio su un'area comune posta tra i loro fabbricati. I Secondi Vicini hanno resistito sostenendo di aver acquistato il diritto per usucapione di servitù di passaggio, avendo utilizzato la strada per oltre vent'anni per accedere ai propri garage. La Corte d'Appello ha dato ragione ai Secondi Vicini, accertando la presenza di opere visibili e permanenti come il livellamento del terreno e la pavimentazione dell'area. I Primi Vicini hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il livellamento del suolo e il collegamento diretto ai garage costituiscono segni inequivocabili dell'esistenza della servitù, rendendola apparente e quindi usucapibile. I Primi Vicini perdono la causa e devono pagare le spese di giudizio.
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Usucapione servitù di passaggio: il vicino perde senza opere visibili
La Corte di Cassazione ha negato l'usucapione servitù di passaggio a dei vicini che attraversavano la proprietà altrui per accedere alla loro casa. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: per ottenere questo diritto non è sufficiente il semplice transito, anche se prolungato per oltre vent'anni. È indispensabile la presenza di 'opere visibili e permanenti', come una strada o un percorso costruito appositamente, che dimostrino in modo inequivocabile la destinazione di quell'area al passaggio. In assenza di tali opere, il passaggio è considerato una mera cortesia, non un diritto acquisibile nel tempo. I proprietari del fondo hanno quindi vinto la causa.
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Usucapione Servitù di Passaggio: Negata senza Opere Visibili
La Corte di Cassazione ha negato l'usucapione servitù di passaggio a un gruppo di vicini. La proprietaria di un fondo aveva agito in giudizio per far dichiarare l'inesistenza di un diritto di passaggio sul suo terreno. I vicini si erano difesi sostenendo di aver acquisito tale diritto per uso ventennale. La Suprema Corte ha respinto la loro richiesta, stabilendo un principio chiaro: per ottenere l'usucapione di una servitù di passaggio, non basta il semplice transito. È indispensabile la presenza di opere visibili e permanenti, come una strada o altre strutture stabili, che dimostrino in modo inequivocabile l'esistenza del passaggio. Mancando questa prova e quella sull'inizio del decorso dei vent'anni, la domanda dei vicini è stata rigettata.
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Usucapione Servitù Apparente: Parcheggiare non crea il diritto
La Corte di Cassazione interviene su un caso di presunta servitù di passaggio e parcheggio. I proprietari di un fondo si opponevano all'uso del loro terreno da parte dei vicini, i quali sostenevano di aver acquisito il diritto per uso prolungato nel tempo. La Corte ha chiarito un principio fondamentale: per l'usucapione servitù apparente non basta il semplice esercizio di fatto, come passare o parcheggiare. È indispensabile la presenza di opere visibili e permanenti (ad esempio una strada o una piazzola) destinate specificamente a tale scopo. In assenza di queste opere, il diritto non può sorgere per usucapione. La Corte ha quindi annullato la precedente decisione che aveva dato ragione ai vicini, rinviando il caso per una nuova valutazione basata su questo principio.
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Servitù Apparente: Piloni Visibili, Contratto Salvo per il Venditore
Un acquirente chiede la risoluzione di un contratto preliminare per un terreno, lamentando la mancata dichiarazione di una servitù di elettrodotto da parte dei venditori. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. Il principio sancito è che la presenza di opere visibili, come tralicci e cavi elettrici, rende la servitù una 'servitù apparente'. Di conseguenza, si presume che l'acquirente fosse a conoscenza del peso gravante sull'immobile, o che avrebbe potuto conoscerlo usando la normale diligenza. La visibilità del manufatto esclude quindi la responsabilità del venditore per mancata dichiarazione e impedisce all'acquirente di sciogliere il contratto per questo motivo.
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Usucapione Servitù Passaggio: il sentiero non basta, serve un’opera
Un proprietario terriero ha citato in giudizio il vicino per impedirgli di attraversare il suo fondo. Il vicino si è difeso sostenendo di aver acquisito il diritto per usucapione servitù di passaggio, avendo utilizzato il percorso per oltre vent'anni. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta del vicino. I giudici hanno stabilito che per l'usucapione è necessaria una 'servitù apparente', cioè l'esistenza di opere visibili e permanenti (come una strada costruita) che dimostrino la funzione del passaggio. Un semplice sentiero formatosi con il calpestio non è sufficiente a soddisfare questo requisito. Di conseguenza, il vicino ha perso la causa e non ha ottenuto il diritto di passaggio.
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Servitù apparente: quando i tubi nel muro non bastano
Un proprietario ha citato i vicini per far rimuovere delle grondaie installate troppo vicino al confine, causando infiltrazioni. I vicini hanno risposto chiedendo la rimozione di tubature idriche incassate nel muro comune, sostenendo la violazione delle distanze legali. I giudici di merito hanno ordinato lo spostamento delle grondaie ma hanno riconosciuto al primo proprietario il diritto di mantenere i tubi per usucapione, ritenendo la servitù apparente solo perché gli impianti esistevano fin dalla costruzione. La Cassazione ha annullato questa decisione: per configurare una servitù apparente non basta la preesistenza degli impianti, ma occorre che le opere siano oggettivamente visibili e manifestino chiaramente il peso sul fondo altrui. La causa torna in appello per verificare se le tubature fossero effettivamente percepibili dall'esterno.
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Servitù del padre di famiglia: il garage visibile batte il cancello
Una controversia familiare sul diritto di passaggio si risolve con l'affermazione di una servitù per destinazione del padre di famiglia. Inizialmente, un unico proprietario aveva due fondi, con un passaggio che serviva l'altro. Dopo la divisione tra eredi, i nuovi proprietari del fondo su cui insisteva il passaggio lo hanno bloccato. La Cassazione ha dato ragione a chi chiedeva il ripristino del passaggio, stabilendo un principio chiave: per la servitù per destinazione del padre di famiglia, le opere visibili che la dimostrano (come un garage con accesso) possono trovarsi anche solo sul fondo che beneficia del diritto, non necessariamente su quello che lo subisce. La proprietaria del garage vince la causa.
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Servitù apparente: rischi nell’acquisto di terreni
Una società immobiliare ha acquistato un terreno edificabile scoprendo, solo dopo il rogito, la presenza di una cabina di manovra di una condotta idrica sotterranea. Tale opera costituiva una servitù apparente che limitava l'edificabilità del fondo. La Corte di Cassazione ha stabilito che, nonostante le garanzie dei venditori sulla libertà del bene da pesi, l'acquirente professionale avrebbe dovuto rilevare l'opera visibile con l'ordinaria diligenza. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso riguardo alle spese legali dei terzi chiamati in causa: se la chiamata in garanzia effettuata dai venditori è manifestamente infondata, le spese dei terzi gravano sui venditori stessi e non sulla società acquirente soccombente.
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Usucapione e servitù di passaggio: la prova del possesso
La Corte d'Appello di Torino ha confermato il rigetto delle domande di usucapione di un terreno e di una servitù di passaggio proposte da un privato contro un parente. Il caso riguarda l'uso di un fondo per lo stoccaggio di legna e il transito su una strada privata. La Corte ha stabilito che tali attività, svolte in un clima di tolleranza familiare e senza prova di un possesso esclusivo, non permettono l'acquisto per usucapione e servitù di passaggio. È stata inoltre rigettata la domanda di servitù coattiva per mancanza di prova dell'interclusione del fondo.
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Servitù apparente: la prova per l’usucapione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33766/2023, ha rigettato il ricorso di alcuni proprietari che chiedevano di riconoscere l'usucapione di una servitù di passaggio. Il caso verteva sul requisito della servitù apparente, ovvero sulla necessità di opere visibili e permanenti. La Corte ha ribadito che l'onere di provare tale apparenza spetta a chi intende far valere il diritto, e la semplice esistenza di una stradina non è sufficiente. È necessario un "quid pluris" che dimostri in modo inequivocabile la specifica destinazione della strada all'esercizio della servitù a vantaggio del fondo dominante.
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