La Corte di Cassazione ha chiarito la definizione di 'serbatoio normale' ai fini della franchigia doganale sul carburante. Un'azienda di autotrasporti, i cui mezzi transitavano dalla zona franca di Livigno, aveva installato serbatoi supplementari per aumentare l'autonomia. L'Agenzia delle Dogane ha contestato questa pratica, recuperando le imposte non pagate. La Corte ha dato ragione all'Agenzia, stabilendo che il concetto di serbatoio normale si applica esclusivamente al serbatoio installato 'ab origine' dal costruttore. Qualsiasi serbatoio aggiunto in un secondo momento, anche se omologato e fissato permanentemente, non rientra nella definizione e il carburante in esso contenuto è soggetto a tassazione.
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