Il Contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, contestando la validità della firma apposta da un funzionario delegato dal Direttore Provinciale, poiché l'Amministrazione Finanziaria non aveva prodotto in giudizio la relativa delega di firma. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Contribuente, stabilendo che, in caso di contestazione della legittimazione del firmatario diverso dal dirigente, spetta all'Amministrazione Finanziaria l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere producendo la delega in giudizio. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello favorevole al fisco e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per una nuova valutazione.
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