La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida senza patente con recidiva. L'imputato contestava la sua identificazione, avvenuta tramite patente straniera e senza rilievi dattiloscopici. La Corte ha stabilito che l'identificazione dell'imputato è valida se basata sulle dichiarazioni fornite, qualora non vi siano elementi concreti che ne facciano dubitare della veridicità, anche per cittadini non comunitari. Un mero errore di trascrizione del cognome non inficia l'identificazione se altri dati, come targa e modello del veicolo, sono coincidenti.
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