La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino contro la condanna per furto aggravato. L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti, in particolare la sua identificazione avvenuta subito dopo la fuga, e la sussistenza dell'aggravante del reato commesso da più persone insieme. Inoltre, lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità. I giudici di legittimità hanno stabilito che le contestazioni riguardavano valutazioni di fatto, non proponibili in Cassazione. La Corte d'Appello aveva correttamente motivato la presenza di più complici e quantificato il danno economico reale, comprensivo dei costi di ripristino dei componenti asportati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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