Un agente di polizia, condannato per resistenza a pubblico ufficiale e calunnia contro i colleghi, ha impugnato la seconda accusa. Sosteneva di aver denunciato un pestaggio reale subito dopo essere stato immobilizzato. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna per calunnia, affermando che l'elemento psicologico (dolo) non è stato adeguatamente valutato. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare se l'agente stesse consapevolmente muovendo una falsa accusa o se stesse esercitando il proprio diritto di difesa, tenendo conto delle lesioni documentate. Il principio chiave è la distinzione tra un'accusa deliberatamente falsa (calunnia) e la percezione soggettiva di un'ingiustizia.
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