Una lavoratrice, assunta tramite scorrimento della graduatoria per un concorso a trentacinque posti a tempo determinato presso un ente pubblico di ricerca, ha richiesto la proroga del contratto a termine per ventiquattro mesi, come previsto da un protocollo d'intesa sindacale. L'ente pubblico aveva invece concesso solo sei mesi di proroga, ritenendo che il beneficio spettasse unicamente ai vincitori originari e non a chi fosse subentrato per scorrimento. La Corte d'Appello ha accolto la domanda della lavoratrice, condannando l'ente al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando che la proroga del contratto a termine spetta anche a chi è stato assunto per scorrimento all'interno dei posti messi a concorso, poiché l'accordo sindacale non faceva distinzioni tra vincitori immediati e subentrati.
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