Una psicologa, formalmente dipendente di una cooperativa, ha lavorato per anni presso un'azienda sanitaria pubblica. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 20008/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla valutazione di un appalto non genuino. Quando l'appalto riguarda la prestazione di un singolo professionista, l'indagine sulla genuinità del contratto deve concentrarsi specificamente sulla situazione di quel lavoratore, analizzando il potere direttivo e organizzativo esercitato dalla cooperativa su di lui. Non è corretto, in questi casi, valutare l'organizzazione della cooperativa nel suo complesso, considerando tutti i servizi forniti all'azienda sanitaria. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello, che aveva erroneamente adottato un approccio globale, e ha rinviato il caso per un nuovo esame basato su questo specifico criterio.
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