La Corte di Cassazione, con ordinanza 3507/2024, ha stabilito che lo sconto tariffario sanità, introdotto dalla L. 296/2006, era una misura temporanea limitata al triennio 2007-2009 e non può essere applicato a prestazioni sanitarie erogate nel 2011. L'appello di un'Azienda Sanitaria Locale, che richiedeva l'applicazione della riduzione tariffaria, è stato respinto confermando le decisioni dei giudici di merito.
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