Un libero professionista ha impugnato una cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate che richiedeva il pagamento di imposte non versate. Il contribuente sosteneva di avere diritto allo scomputo delle ritenute d'acconto sulla base delle sole fatture emesse, ritenendo il cliente, in qualità di sostituto d'imposta, l'unico responsabile del mancato versamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la sola fattura non prova l'effettiva trattenuta del tributo. Per ottenere lo scomputo delle ritenute d'acconto non certificate, il professionista deve dimostrare, tramite estratti conto bancari o dichiarazioni sostitutive, di aver ricevuto il compenso già decurtato della ritenuta. Il professionista perde la causa e deve pagare le imposte, le sanzioni e le spese legali.
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