Una società beneficiaria di una scissione riceveva cartelle di pagamento per debiti della società scissa, senza aver mai ricevuto i precedenti avvisi di accertamento. La società presentava domanda di definizione agevolata per chiudere la lite, ma l'Agenzia delle Entrate rifiutava il condono, ritenendo le cartelle semplici atti di riscossione non definibili. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società beneficiaria, stabilendo che la cartella di pagamento, se costituisce il primo atto con cui il coobbligato solidale viene a conoscenza della pretesa fiscale, ha natura di atto impositivo. Di conseguenza, la controversia rientra pienamente nella definizione agevolata, determinando l'estinzione del giudizio e la fine della contesa con il Fisco.
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