Una società beneficiaria di una scissione societaria ha contestato un debito verso la società scissa, poi fallita, sostenendo che le differenze patrimoniali post-scissione fossero semplici poste contabili e non veri debiti. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, valorizzando un accordo transattivo firmato dalle parti nel 1999 per regolare tali pendenze. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società beneficiaria. I giudici hanno chiarito che, sebbene il divieto di dichiarare l'invalidità della scissione iscritta non impedisca accordi privati sulle variazioni patrimoniali, la contestazione dell'accordo transattivo era inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto il testo del contratto nel ricorso. Di conseguenza, l'accordo transattivo rimane valido ed efficace, confermando il debito della beneficiaria.
Continua »