Il Condannato, condannato all'ergastolo e a un'ulteriore pena di otto anni per reati ostativi, ha richiesto l'accesso alla semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda, ritenendo che il termine di venti anni di espiazione previsto per l'ergastolo decorra solo dopo aver interamente scontato la pena per i reati ostativi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, in caso di cumulo di pene, lo scioglimento del cumulo impedisce di conteggiare il periodo del reato ostativo ai fini del calcolo per l'accesso alla semilibertà. Di conseguenza, il calcolo dei venti anni inizia solo dal giorno in cui termina l'espiazione della pena per il reato ostativo. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Continua »