Una debitrice, per evitare di pagare i canoni di locazione arretrati a una società creditrice, ha trasferito alcuni beni immobili al marito durante la loro separazione. La società creditrice ha quindi promosso un'azione revocatoria per rendere inefficace questo trasferimento. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del creditore. La debitrice ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che non vi fossero le prove del danno e della sua consapevolezza di frodare il creditore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la debitrice chiedeva una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, confermando che la società creditrice aveva pienamente dimostrato il pregiudizio subito. Di conseguenza, il trasferimento immobiliare resta inefficace nei confronti del creditore.
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