La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un garante che invocava la decadenza fideiussione a seguito della dichiarata nullità di alcune clausole del contratto, conformi allo schema ABI e in violazione della normativa antitrust. Secondo la Corte, la nullità della clausola che deroga ai termini dell'art. 1957 c.c. non estingue automaticamente l'obbligazione. Se il contratto contiene altre clausole, come quella di pagamento 'a prima richiesta', queste possono modificare le modalità con cui il creditore deve agire per evitare la decadenza, rendendo sufficiente una semplice richiesta scritta inviata entro sei mesi dalla scadenza del debito, senza necessità di un'azione giudiziale.
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