Il Ministero della Giustizia ha contestato l'aumento del compenso concesso a un avvocato per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. La Corte d'appello aveva calcolato il compenso applicando lo scaglione per le cause di valore superiore a 26.000 euro, trattandosi di una causa di valore indeterminabile. Il Ministero sosteneva che il giudice potesse scendere sotto tale soglia. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per le cause di valore indeterminabile, si applica di regola lo scaglione non inferiore a 26.000 euro. Il giudice può scendere sotto questa soglia solo in via eccezionale, per liti estremamente semplici, motivando adeguatamente la decisione. Nel caso specifico, la liquidazione effettuata era corretta.
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