Una comproprietaria ha citato in giudizio il fratello lamentando uno sconfinamento immobiliare: l'uomo, nel recintare il proprio lotto agricolo ricevuto con atto di divisione del 1972, aveva occupato una porzione del terreno della sorella. Il giudice di merito, basandosi sull'atto di divisione originario e su una consulenza tecnica, ha accertato lo sconfinamento ordinando l'arretramento del muro di cinta. L'uomo ha fatto ricorso in Cassazione contestando i confini e il valore della causa ai fini delle spese legali. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che i patti della divisione prevalgono sui frazionamenti successivi e che, in mancanza di rendita catastale, la causa immobiliare ha valore indeterminabile. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese.
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