Una società cooperativa ha chiesto il rimborso di somme versate per sanzioni tributarie collegate a accertamenti fiscali successivamente annullati dal giudice. L'Agenzia delle Entrate si è opposta, sostenendo che l'atto di contestazione delle sanzioni, non essendo stato impugnato nei termini, fosse ormai definitivo. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente la richiesta di rimborso della società. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità della questione riguardante l'effetto dell'annullamento dell'atto impositivo sulle sanzioni tributarie non autonomamente impugnate, ha deciso di non decidere immediatamente. Con ordinanza interlocutoria, i giudici hanno rinviato la causa alla pubblica udienza per un approfondimento sul rapporto di autonomia tra i due procedimenti.
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