Una società alimentare ha impugnato una sentenza di condanna relativa a forniture energetiche, ma la notifica dell'appello è stata inizialmente inviata a un indirizzo errato del legale di controparte. La seconda notifica, corretta, è avvenuta oltre i termini di legge. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del gravame, stabilendo che la notifica dell'appello non può beneficiare della sanatoria se l'errore deriva da una mancanza di diligenza del notificante, il quale avrebbe dovuto verificare il cambio di domicilio risultante dagli atti o dall'albo professionale.
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