Il Conducente, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la validità dell'accertamento del tasso alcolemico. Secondo la difesa, il prelievo ematico era stato effettuato senza il preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. L'imputato sosteneva inoltre che l'eccezione di nullità, sebbene non risultante dal verbale di udienza di primo grado per un errore del cancelliere, fosse stata tempestivamente sollevata. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il verbale di udienza fa fede fino a prova contraria e che l'eccezione di nullità, qualificata come nullità a regime intermedio, era tardiva e sanata, anche perché l'acquisizione della prova era avvenuta con il consenso delle parti.
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