Un cittadino ha proposto ricorso contro la condanna penale per aver realizzato opere edilizie abusive. L'imputato ha sostenuto l'avvenuta prescrizione abuso edilizio, affermando che i lavori dovevano considerarsi ultimati fin dal momento della costruzione al rustico. Inoltre, ha richiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. I giudici hanno chiarito che il reato edilizio cessa la sua permanenza solo con il completamento integrale delle rifiniture interne ed esterne, non con la semplice intelaiatura. Rilevata anche la consistenza rilevante delle opere e le sospensioni per il periodo pandemico, la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, confermando le sanzioni e condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
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