Un cittadino ha proposto opposizione a cartella di pagamento per oltre trentamila euro di spese di giustizia, lamentando la mancata notifica del preventivo invito al pagamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del cittadino. I giudici hanno chiarito che, per i ruoli formati dopo il 4 luglio 2009, l'invito al pagamento non è più obbligatorio. Inoltre, la contestazione di vizi formali della cartella costituisce un'opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine tassativo di decadenza di venti giorni dalla notifica. Poiché il cittadino ha agito oltre tale termine, la sua opposizione è tardiva e inammissibile. La successiva conversione della pena pecuniaria in libertà controllata non cancella automaticamente il debito senza un formale provvedimento di sgravio dell'ente creditore. Il cittadino perde la causa e deve pagare le spese legali.
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