L'Amministrazione Finanziaria ha notificato una cartella di pagamento a un'Azienda già ammessa alla procedura di concordato preventivo, reclamando il saldo di imposte e sanzioni per anni precedenti. L'Azienda ha impugnato l'atto sostenendo che il divieto di azioni esecutive individuali durante il concordato impedisse la notifica. I giudici di merito hanno annullato l'atto, ritenendolo assimilabile a un'esecuzione. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo un chiaro principio sulla cartella di pagamento e concordato preventivo: la notifica dell'atto non costituisce un'esecuzione forzata sui beni, ma serve solo a formalizzare e far conoscere il credito fiscale per permetterne la partecipazione alla procedura. Pertanto, l'atto è del tutto legittimo e l'appello dell'ufficio è stato accolto.
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