La Corte di Cassazione ha stabilito che non esiste un conflitto di giudicati tra una sentenza che definisce l'ammontare di un debito tributario e una successiva che annulla, per vizi procedurali, il ruolo e la comunicazione di iscrizione ipotecaria. L'annullamento degli atti della riscossione non estingue l'obbligazione tributaria, che l'Amministrazione Finanziaria può legittimamente richiedere sulla base del primo giudicato, divenuto definitivo.
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