Una società di servizi ha impugnato una cartella di pagamento relativa a debiti IVA del 2002, contestando l'applicazione dell'**aggio di riscossione** calcolato secondo le percentuali vigenti al momento della formazione del ruolo (2011) anziché quelle del periodo d'imposta originario. La contribuente sosteneva la natura sanzionatoria dell'aggio, invocando il divieto di retroattività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'aggio ha natura remunerativa del servizio svolto e non sanzionatoria. Di conseguenza, il calcolo deve seguire la normativa vigente al momento dell'attività di riscossione, indipendentemente dall'anno a cui si riferisce il tributo.
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