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Ruolo Provvisorio Ad Esaurimento

7 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un elenco speciale e temporaneo in cui vengono inseriti i dipendenti di un ente pubblico in fase di riorganizzazione o soppressione, destinato a estinguersi man mano che il personale transita verso altre posizioni o cessa dal servizio.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Progressione economica: no ai dipendenti in ruolo provvisorio
Alcuni lavoratori presentano ricorso chiedendo il riconoscimento del diritto a partecipare a una procedura di progressione economica indetta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel 2010. L'amministrazione li aveva esclusi poiché provenienti dall'Ente Tabacchi Italiani e inseriti solo in un ruolo provvisorio ad esaurimento. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dei dipendenti. I giudici confermano che l'inserimento provvisorio non equivale all'appartenenza effettiva all'organico ministeriale e che i lavoratori non possedevano i due anni di anzianità richiesti dal bando. Di conseguenza, il Ministero vince la causa e i ricorrenti devono pagare le spese processuali e il doppio del contributo unificato.
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Ruolo provvisorio ad esaurimento: vale per la carriera?
Un lavoratore inserito in un "ruolo provvisorio ad esaurimento" presso un Ministero è stato escluso da una selezione per la progressione di carriera, riservata al personale di ruolo. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Amministrazione, stabilendo che lo status temporaneo del lavoratore non era equiparabile a quello di dipendente di ruolo, requisito necessario per la partecipazione. La sentenza chiarisce la natura transitoria di tale inquadramento, finalizzato solo alla ricollocazione del personale.
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Ruolo provvisorio ad esaurimento: esclusione da selezioni
La Corte di Cassazione ha stabilito che un dipendente inserito in un "ruolo provvisorio ad esaurimento" presso un Ministero non può essere equiparato al personale di ruolo di quella stessa amministrazione. Di conseguenza, è legittima la sua esclusione da una procedura di progressione economica interna, in quanto tale status ha la sola funzione di gestire la transizione del lavoratore verso una collocazione definitiva, senza conferire i diritti del personale di ruolo.
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Indennità aggiuntiva: spetta al dipendente ex AAMS
La Corte di Cassazione ha stabilito che un'ex dipendente di un'amministrazione autonoma statale, assegnata temporaneamente a un nuovo ente senza mai essere trasferita in via definitiva, ha diritto a percepire l'indennità aggiuntiva di fine servizio anche per il periodo lavorato presso il nuovo ente. La Corte ha chiarito che, non essendoci stato un trasferimento definitivo, il rapporto di lavoro originario con l'amministrazione di appartenenza e il relativo fondo di previdenza non si è mai interrotto, rendendo valido quel periodo ai fini del calcolo dell'indennità.
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Indennità aggiuntiva: vale il servizio in distacco?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14139/2024, ha chiarito che un dipendente pubblico ha diritto all'indennità aggiuntiva anche per il periodo di servizio svolto in assegnazione temporanea presso un altro ente, a condizione che non vi sia stato un trasferimento definitivo. La sentenza sottolinea che, in assenza di un passaggio formale nei ruoli del nuovo ente, il rapporto di lavoro con l'amministrazione di origine persiste, garantendo così la continuità dei diritti previdenziali.
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Indennità aggiuntiva: sì per il personale distaccato
Un ex dipendente di un'amministrazione autonoma statale, assegnato temporaneamente a un ente pubblico economico, ha diritto all'indennità aggiuntiva di fine servizio per quel periodo. La Cassazione ha stabilito che, non essendoci stato un trasferimento definitivo, il rapporto di lavoro ai fini previdenziali è rimasto con l'amministrazione di origine, rendendo valido il servizio prestato presso l'ente esterno.
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Indennità aggiuntiva: sì al servizio presso altro ente
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14140/2024, ha stabilito che un dipendente pubblico, inserito in un ruolo provvisorio e assegnato a un altro ente senza un trasferimento definitivo, ha diritto al calcolo dell'indennità aggiuntiva di fine servizio anche per il periodo lavorato presso tale ente. Il rapporto di lavoro con l'amministrazione di origine, infatti, non si interrompe. Il ricorso del Fondo di Previdenza è stato rigettato, confermando il diritto del lavoratore a percepire l'intera indennità.
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