Una società si è avvalsa della procedura per il condono fiscale bollo auto e IVA prevista dalla legge n. 289 del 2002, effettuando il versamento con alcuni giorni di ritardo rispetto alla scadenza prorogata. L'Agenzia delle Entrate ha emesso un diniego della sanatoria, ma la Commissione Tributaria Regionale ha accolto le ragioni dell'impresa, ritenendo scusabile il ritardo per via delle continue modifiche normative. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione. I giudici hanno chiarito che il condono fiscale bollo auto non si applica alla tassa automobilistica regionale in assenza di un'apposita legge regionale. Inoltre, la sanatoria ha natura clemenziale e richiede il versamento integrale e tempestivo, senza margini per ritardi. Il ricorso del Fisco è stato accolto, confermando il recupero integrale delle imposte dovute.
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