Un'azienda agricola ha proposto ricorso contro l'INPS per contestare un avviso di addebito relativo a differenze contributive per operai a tempo determinato. Durante la pendenza del giudizio di Cassazione, il datore di lavoro ha deciso di aderire alla definizione agevolata dei debiti previdenziali, nota comunemente come rottamazione delle cartelle, pagando quanto dovuto all'agente della riscossione. Di conseguenza, l'azienda ha formalmente rinunciato al ricorso. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa scelta e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Trattandosi di una definizione agevolata, i giudici hanno stabilito che non vi è alcuna condanna alle spese processuali, poiché i costi del processo pendente vengono assorbiti dalla transazione stessa.
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